Organi istituzionali
Sono organi di Governo dell'Unione il Consiglio, il Presidente e la Giunta. Ai componenti il Consiglio e la Giunta , nonché al Presidente dell’Unione si applicano le norme previste per i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
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Presidente
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- L’elezione del presidente scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati, avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
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Consiglio
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- Il consiglio dell’Unione è l'espressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina l'indirizzo politico dell’Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, approvando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali. E' composto dal sindaco e da due rappresentanti, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun comune partecipante.
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Giunta
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- La Giunta collabora con il presidente nel governo dell’Unione per l'attuazione del programma amministrativo. E' composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione, o loro delegati scelti nell’ambito dei rispettivi Consigli e Giunte comunali.

